Legge regionale 04 marzo 2005, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 41 bis aggiunto da art. 13, comma 5, L. R. 9/2008
2 Articolo 12 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2008
3 Articolo 12 ter aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
4 Articolo 12 quater aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
CAPO I
 Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 5, L. R. 11/2009
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 4, L. R. 11/2009
4 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 4
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 27/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
3 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
4 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
5 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 31/2017
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 7/2008
2 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 7/2008
3 Comma 7 sostituito da art. 32, comma 3, L. R. 7/2008
4 Comma 10 sostituito da art. 32, comma 4, L. R. 7/2008
5 Comma 12 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 7/2008
6 Comma 14 sostituito da art. 32, comma 6, L. R. 7/2008
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 32, comma 10, L. R. 7/2008
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
9 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 7 quinquies, L. R. 11/2009
10 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
11 Derogata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
12 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
13 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2011
14 Comma 15 abrogato da art. 2, comma 101, L. R. 15/2014
15 Parole sostituite al comma 10 da art. 11, comma 17, L. R. 27/2014
16 Parole aggiunte al comma 10 da art. 11, comma 17, L. R. 27/2014
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 25, L. R. 34/2015
18 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 20, L. R. 31/2017
19 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 77, L. R. 17/2008
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 32, comma 7, L. R. 7/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 32, comma 8, L. R. 7/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 12 bis
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2008
2 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 14, comma 1, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 14, L. R. 33/2015
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 11/2009
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
9 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
10 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 8, L. R. 11/2009
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 9, L. R. 11/2009
12 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 14, comma 10, L. R. 11/2009
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera e), L. R. 11/2009
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 61, L. R. 11/2009
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 37, L. R. 12/2009
17 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
18 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 22/2010
19 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 2/2012
20 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
21 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
22 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
23 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
24 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
25 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
26 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
27 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
28 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
29 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
30 Comma 12 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
31 Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
32 Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 62, L. R. 27/2014
34 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
35 Parole sostituite al comma 6 da art. 46, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 12 ter
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 12/2009
3 Comma 10 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 12/2009
4 Comma 12 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 12/2009
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
6 Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
7 Parole aggiunte al comma 13 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 22/2010
8 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
9 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
10 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
11 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
12 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
13 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
14 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
15 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
16 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
17 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
18 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
19 Comma 12 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
20 Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
CAPO II
 Istituzione delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 16
 (Soppressione dei Comitati di distretto)
1. I Comitati di distretto costituiti ai sensi della legge regionale 27/1999 sono soppressi a decorrere dall'esecutività del decreto del Presidente della Regione di riconoscimento delle singole Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
CAPO III
 Revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT
Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. Ai fini di cui all'articolo 25, i Comuni possono affidare, mediante l'istituto di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, all'EZIT e ai Consorzi di sviluppo industriale, secondo il criterio della maggior vicinanza geografica, la progettazione e la realizzazione di opere e di impianti di pubblica utilità.
Art. 27
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2006, n. 75, (B.U.R. 15/3/2006, n. 11) l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 28
 (Semplificazione delle procedure)
2. La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), si applica ai procedimenti relativi alle imprese insediate nelle zone industriali programmate di cui alla presente legge.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 29
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Promozione della cooperazione tra enti gestori)
1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.
4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.
5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.>>.

CAPO IV
 Misure di semplificazione
Art. 34
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)
1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:
a) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);
c) l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));
f) il trasferimento dell'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 30, comma 6;
3. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista e di parrucchiere misto si intendono accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.
4. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'esercizio dell'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinato all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
5. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 112/1998.>>.

Art. 37
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), con il termine "autocertificazione" si intende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 18/2003 si applicano alle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 39
 (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000, dopo le parole <<La definizione di>> è inserita la seguente: <<micro,>>.
Art. 41
 (Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 41 bis
 (Rendicontazione di incentivi a imprese)
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.>>.

CAPO V
 Delega di funzioni
Art. 42
1. Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
c bis)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
l) interventi per l’internazionalizzazione delle imprese di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
n)   ( ABROGATA )
n ter)  ( ABROGATA )
n quater)incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 4, L. R. 18/2011
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
5 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
6 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 74, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 74, comma 2, L. R. 7/2011
8 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 2, lettera a), L. R. 16/2012
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 2, lettera b), L. R. 16/2012
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 2, lettera c), L. R. 16/2012
11 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 2, lettera d), L. R. 16/2012
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 4, L. R. 16/2012
13 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.
14 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.
15 Lettera c bis) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.
16 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.
17 Comma 3 abrogato da art. 94, comma 2, lettera a), L. R. 4/2013 , a decorrere dal 31 dicembre 2013.
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 5/2013
19 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 4/2014
20 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), L. R. 20/2015
21 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 36, comma 2, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come previsto all'art. 36, c. 2, della medesima 4/2016.
22 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 36, comma 2, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come previsto all'art. 36, c. 2, della medesima 4/2016.
23 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 6/2017
24 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 6/2017
25 Lettera n bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017
26 Lettera n ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017
27 Lettera n quater) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017
28 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 6/2017
29 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 1, comma 7, L. R. 6/2017
30 Integrata la disciplina della lettera k) del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R. 31/2017
31 Integrata la disciplina della lettera l) del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R. 31/2017
32 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 77, comma 5, lettera a), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
33 Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 77, comma 5, lettera a), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
34 Parole sostituite alla lettera l) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
35 Lettera n quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
36 Lettera n sexies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
37 Lettera n septies) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
38 Lettera n ter) del comma 1 abrogata da art. 89, comma 2, L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5 dell'art. 25, L.R. 3/2021.
39 Lettera n sexies) del comma 1 sostituita da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
40 Parole soppresse alla lettera n septies) del comma 1 da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
41 Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.
42 A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).
43 Lettera n octies) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 4, L. R. 10/2023
Art. 43
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 5, L. R. 33/2015
4 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 6/2017
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 6/2017
6 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 6/2017
7 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 2, lettera c), L. R. 6/2017
Art. 44
1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42 è istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 vengono annualmente assegnate a Unioncamere FVG.
3. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 67, L. R. 30/2007
2 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 68, L. R. 30/2007
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 4, L. R. 18/2011
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 61, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 3, comma 4, L. R. 18/2011
5 Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.
Art. 45
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 147, L. R. 2/2006
2 Articolo sostituito da art. 9, comma 2, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come disposto dai commi 1 e 5 del medesimo art. 9 L.R. 16/2012.
3 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 9, L. R. 25/2016
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 6/2017
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 53, L. R. 31/2017
CAPO VI
 Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004
Art. 47
 (Finalità)
1. Con il presente capo la Regione dispone l'adeguamento della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004, concernenti le restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento in materia di organizzazione di fiere e esposizioni.
Art. 48
1.
L'articolo 4 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

CAPO VII
 Norme finanziarie e finali
Art. 53
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.050.000 euro, suddivisa in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8650 (1.1.163.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese correnti - con la denominazione <<Conferimento al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI) gestito dalla Friulia SpA>> e con lo stanziamento complessivo di 5.050.000 euro, suddiviso in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8659 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione <<Progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo collegate alla permanenza del manager a tempo nelle piccole e medie imprese (PMI)>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale 27/1999, come inserito dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 286.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9608 (2.1.243.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi straordinari alle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento complessivo di 286.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/1999, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è conseguentemente modificata in <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) per lo svolgimento delle attività istituzionali>>.
5. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 18.772.000 euro, suddivisa in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 di nuova istituzione - a decorrere dall'anno 2006 - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 - alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.2 - Rubrica n. 360 - con la denominazione <<Incentivi alle imprese>> con riferimento al capitolo 9609 (2.1.238.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio precitato - a decorrere dall'anno 2006 - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 224 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - spese d'investimento - con la denominazione <<Fondo per gli incentivi alle imprese>> e con lo stanziamento complessivo di 18.772.000 euro, suddiviso in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, per complessivi 24.408.000 euro, suddivisi in ragione di 3.250.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per complessivi 24.058.000 euro, suddivisi in ragione di 2.900.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro, per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBcapitolo200520062007
14.5.360.2.13089321- 1.000.000,00- 1.000.000,00- 1.000.000,00
12.1.360.2.2907710- 1.800.000,00- 2.464.500,00- 2.464.500,00
12.3.360.1.3157679- 100.000,00- 93.000,00- 93.000,00
13.1.360.2.3388653-- 465.000,00- 465.000,00
13.1.360.2.3388654-- 558.000,00- 558.000,00
13.1.360.2.3388631-- 372.000,00- 372.000,00
13.2.360.2.4558918-- 465.000,00- 465.000,00
13.2.360.2.4558919-- 279.000,00- 279.000,00
13.2.360.1.4508908-- 2.325.000,00-
12.1.360.1.2867692-- 465.000,00- 465.000,00
12.1.360.1.2867693-- 1.860.000,00- 1.860.000,00
9.2.360.1.10668600-- 186.000,00- 186.000,00
14.3.360.1.13019244-- 93.000,00- 93.000,00
14.4.360.2.13059268-- 1.116.000,00- 1.116.000,00


b) per la quota di 350.000 euro per l'anno 2005 mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 903 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso);
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.