Legge regionale 02 febbraio 2005, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).
Art. 7
1. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1, primo comma, numero 4), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia sulla base della tiratura annuale e dell'anzianità della testata.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione entro il 31 marzo. Nei decreti di concessione dei contributi sono stabilite le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.210.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 419 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), le parole <<lire 100 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<50.000 euro>>.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.260.1.51 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 66 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'attività di protocollo extra UE.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 46.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.370.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di euro 95.000 per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.270.2.72 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 952 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Le spese relative al personale da assumere a tempo determinato per l'attuazione dei progetti realizzati nell'ambito delle finalità previste dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che non sono coperte dai fondi assegnati dallo Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della medesima legge 482/1999, sono a carico del bilancio regionale.
12. Al fine di consentire la realizzazione di propri asili nido aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la ristrutturazione e la trasformazione di propri edifici da destinare a tale funzione, ovvero di edifici di proprietà di altri enti pubblici da destinare alle medesime finalità sulla base di appositi accordi di programma.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005, con riferimento al capitolo 1504 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2006 e 800.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005, a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 96, tabella G, a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005, con riferimento al capitolo 570 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), le parole <<e nei limiti della dotazione organica della predetta Direzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità>>.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 20/2004, come modificato dal comma 18, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
UPB. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 128, comma 4, della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dal comma 20, fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come modificato dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture e servizi infrastrutturali regionali per l'attuazione delle politiche di e-government.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.260.2.3017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 21 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, quale capofila dei Comuni convenzionati, nell'ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un finanziamento forfetario per l'anno 2005 pari a 100.000 euro per l'investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale, e avviato, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Pordenone.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il comma 96, tabella G.
29. Nell'ambito del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali, di cui all'articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare azioni detenute dalla Regione nelle società partecipate, nonché ad acquisire rimborsi di capitale e cedere diritti patrimoniali spettanti alla Regione stessa in qualità di socio delle società medesime.
30. Le entrate derivanti dalle operazioni di cui al comma 29 affluiscono sull'unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Le entrate rinvenienti dalle operazioni di cui al comma 29, previste dall'articolo 1, tabella A1, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2005 sulla unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono destinate alla copertura delle spese autorizzate per l'anno 2005 che sono di seguito elencate:
autorizzazioneUPBcapitoloimporto
art 1 Tab A315.1.370.2.6399600limitatamente a 9.033.665,08
art 4 Tab D4.4.340.2.8632123.564.104,92
art 4 Tab D5.3.350.2.1003866930.000,00
art. 6 comma 9313.2.360.2.3568701300.000,00
art. 6 comma 13114.4.360.2.4510852.000.000,00
art 6 Tab F9.3.320.2.2735096465.000,00
art 6 Tab F10.1.260.2.22864818.600.000,00
art 6 Tab F10.1.360.2.331802022.827.450,00
art 6 Tab F11.1.330.2.20006283limitatamente a 309.000,00
art 6 Tab F11.2.330.2.36363101.996.000,00
art 6 Tab F11.8.330.2.51410483.570.000,00
art 6 Tab F12.1.360.2.29077102.464.500,00
art 6 Tab F12.2.360.2.3037963400.000,00
art 6 Tab F12.2.360.2.30878101.674.000,00
art 6 Tab F12.3.360.2.31879423.720.000,00
art 6 Tab F12.3.360.2.3187932900.000,00
art 6 Tab F12.3.360.2.3976202.000.000,00
art 6 Tab F13.1.360.2.3388653265.000,00
art 6 Tab F13.1.360.2.3388654158.000,00
art 6 Tab F13.2.250.2.34013911.000.000,00
art 6 Tab F13.2.360.2.35387302.790.000,00
art 6 Tab F13.2.360.2.35687022.200.000,00
art 6 Tab F14.2.360.2.110091461.500.000,00
art 6 Tab F14.2.360.2.48791321.400.000,00
art 6 Tab F14.2.360.2.4879130950.000,00
art 6 Tab F14.4.360.2.130592681.000.000,00
art 6 Tab F14.4.360.2.13059273465.000,00
art 6 Tab F14.4.360.2.13059274930.000,00
art 6 Tab F14.5.360.2.13089321limitatamente a 2.607.000,00
art 6 Tab F14.5.360.2.13089322656.580,00
art 6 Tab F15.4.330.2.235663301.325.700,00
art 6 Tab F15.4.330.2.297563355.999.000,00
art 6 Tab F15.4.330.2.297563362.000.000,00


35. Le entrate derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie e di diritti patrimoniali spettanti alla Regione in qualità di socio, previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A1, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2005, affluiscono alla unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. I limiti temporali e di misura previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), e dall'articolo 2, primo comma, lettere c) e d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), non si applicano agli interventi posti in essere dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA in attuazione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali di cui all'articolo 7, comma 48, della legge regionale 1/2004.
37. Anche ai fini del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali di cui all'articolo 7, comma 48, della legge regionale 1/2004, i rientri delle partecipazioni e i proventi derivanti dalla gestione sono riutilizzati con le procedure del fondo di rotazione per le medesime.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) cui aderiscano società ed altri enti giuridici di diritto pubblico o privato secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e finalizzati alla realizzazione di progetti, anche cofinanziati, con particolare riferimento allo sviluppo delle risorse umane, a progetti di e-learning, a scambi di buone pratiche, anche in ambito sociosanitario.
39. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. Nelle more della definizione delle modalità di gestione dell'Auditorium della cultura friulana di Gorizia, da individuarsi con apposito accordo di programma che ne preveda l'utilizzo in chiave locale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2005, al Comune di Gorizia l'utilizzo a titolo non oneroso della struttura, mantenendo in capo al Comune gli oneri relativi alla gestione per l'assistenza di sala, pulizie, facchinaggio, sicurezza e prevenzione incendi e assistenza tecnica durante l'attività.
41. Al fine di favorire l'insediamento ed il consolidamento in Trieste di ulteriori settori di attività del Gruppo Generali, la cui Compagnia di assicurazioni è radicata nel capoluogo regionale fin dal 1831, con conseguenti importanti benefici per l'economia regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare direttamente al Gruppo predetto il proprio immobile sito in Trieste, Corso Cavour 1, al valore di mercato dell'immobile determinato da perizia tecnica elaborata dall'Agenzia del Territorio - Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia.
42. Ai fini dell'operazione di vendita di cui al comma 41 la Direzione centrale patrimonio e servizi generali è autorizzata a classificare l'immobile di cui al comma 41 medesimo tra i beni del patrimonio disponibile.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito alla Parrocchia di S. Giovanni Decollato di Trieste gli immobili identificati dalle particelle catastali n. 1682, n. 1693, n. 1694, n. 1695 e n. 1696 in partita tavolare 1222 del Comune Censuario di Guardiella. Il trasferimento dei predetti beni avviene con decreto del Direttore centrale del patrimonio e servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.
45. Al fine di razionalizzare e coordinare l'utilizzo dei beni immobili appartenenti alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) regionali, i beni stessi sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, alla Regione.
46. Il trasferimento dei beni di cui al comma 45 è attuato mediante verbali di consegna, sottoscritti dalle AIAT e dalla Regione, i quali costituiscono titolo per la trascrizione, la voltura catastale e la intavolazione dei beni stessi a favore della Regione medesima.
48. Al comma 36 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2004, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 17/2004, le parole <<acquistare nuovi edifici da destinare a tale funzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<acquistare, costruire, ristrutturare edifici da adibire a tale funzione, compresi gli spazi da destinare a parcheggi>>.
49. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 36, della legge regionale 1/2004, come da ultimo modificato dal comma 48, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Ai fini di quanto previsto dal comma 50 la società di cui all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 3/2002, deve rendere noto il diritto di prelazione nel bando di gara relativo alla vendita di ogni singolo bene.
52. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione.
54. Per le finalità di cui all'articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a servizi esterni per la gestione integrata delle apparecchiature informatiche comprensivi della messa a disposizione delle apparecchiature stesse, del corredo software di base e di ambiente, nonché delle attività di assistenza, manutenzione, inventario e sostituzione periodica.
55. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 54 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. Le anticipazioni finanziarie concesse alle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 4/1999, a fronte di progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali inseriti successivamente nell'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 13 e seguenti, della legge regionale 3/2002, assumono titolo, per gli importi corrispondenti ai valori definiti in sede di trasferimento dei beni ai fini dell'operazione predetta, di anticipazioni sulle somme che la Regione è tenuta a rimborsare alle Aziende sanitarie interessate al termine dell'operazione di cartolarizzazione medesima.
59. Le entrate derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 34 quater della legge regionale 16/2002, come inserito dal comma 58, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.2.1607 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. Al fine di consentire l'attuazione di interventi sul patrimonio regionale, ivi comprese operazioni di alienazione di beni immobili, anche con riferimento alla messa in sicurezza e recupero del compendio minerario di Cave del Predil, l'area oggetto degli interventi demandati al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), nonché la destinazione d'uso degli immobili di proprietà regionale ricompresi nell'area sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta del commissario medesimo.
61. Le eventuali entrate derivanti dalle operazioni di alienazione di beni immobili di cui al comma 60 affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1300 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 18.600 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 953 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 9.300 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 954 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per prestazioni tecniche relative a operazioni societarie.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 232.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.1644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34 (Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1996, le parole <<lire 20.000.000 per il Commissario; lire 16.000.000 per il Commissario aggiunto; lire 14.000.000 per l'Assessore>> sono sostituite dalle seguenti: <<15.500 euro per il Commissario; 12.500 euro per il Commissario aggiunto; 11.000 euro per l'Assessore>>.
69. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1989, come da ultimo modificato dal comma 68, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 155 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70.
Il comma 1 dell'articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è sostituito dal seguente:
<<1. Le Direzioni centrali, in attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), nell'ambito delle materie di propria competenza, possono dare in affidamento a personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione.>>.

73. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 83.700 euro, suddivisa in ragione di 27.900 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 6102 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa complessiva di 62.775 euro, suddivisa in ragione di 20.925 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 583 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 13/2002, come sostituito dal comma 77, e dell'articolo 6, comma 5 bis, della legge regionale 13/2002, come inserito dal comma 78, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio della Società d'Area <<Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA>>, è autorizzata a presentare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di 1.400.000 euro a favore della Società medesima per il ricorso al mercato finanziario, al fine di effettuare lavori di straordinaria manutenzione della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.
81. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), previste dal comma 80, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Per le spese concernenti i contratti di <<rating di controparte>> e di <<rating obbligazionario>> gli impegni di spesa sono assunti nel limite dell'intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.
85. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: <<ovvero dovute dalla Regione ad altro titolo>>.
94. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, il capitolo 9936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
95. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 67, 583, 1501, 6102, 6198 e 9862 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
96. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Comma 47 sostituito da art. 8, comma 118, L. R. 2/2006
2 Parole aggiunte al comma 53 da art. 9, comma 5, L. R. 2/2006
3 Parole sostituite al comma 64 da art. 8, comma 58, L. R. 1/2007
4 Comma 83 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
5 Comma 86 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
6 Comma 87 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
7 Comma 88 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8 Comma 89 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9 Comma 90 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10 Comma 91 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
11 Comma 92 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
12 Comma 93 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
13 Comma 58 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
14 Comma 20 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
15 Comma 72 sostituito da art. 169, comma 1, L. R. 17/2010
16 Comma 13 interpretato da art. 14, comma 34, L. R. 22/2010
17 Comma 32 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 9/2011
18 Comma 33 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 9/2011
19 Comma 34 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 9/2011
20 Integrata la disciplina del comma 82 da art. 10, comma 40, L. R. 23/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
21 Con riferimento al comma 47 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
22 Comma 14 abrogato da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 25/2016
23 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 5/2018
24 Comma 24 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.