Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2007

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.
Art. 8
1. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge 47/1985 e dell'articolo 39 della legge 724/1994, e loro successive modifiche, gli interessati possono chiedere e ottenere la revoca del diniego di sanatoria, qualora motivata da erronea documentazione o da carenza documentale. L'istanza di revoca deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005 corredata, a pena di nullità, della documentazione mancante. Entro il medesimo termine possono essere integrate, limitatamente a carenze documentali o ad atti erroneamente non prodotti, le istanze di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge 47/1985 e dell'articolo 39 della legge 724/1994, e loro successive modifiche, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità si applica l'articolo 6, comma 9.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 8, L. R. 6/2005 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.