Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e ai correlati programmi di attuazione, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, che risponda ai criteri previsti dal Piano nazionale e che dia attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005
Art. 2
1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 16/2005
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 56, comma 1, L. R. 16/2008
Art. 3
 (Interventi di educazione stradale e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale)
2. Le borse e gli assegni di studio di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in occasione della giornata della sicurezza stradale a studenti selezionati annualmente mediante procedura concorsuale indetta ed esperita dalle facoltà universitarie nel cui ambito di attività lo studio sia stato condotto o dagli istituti scolastici i cui allievi si siano distinti in ordine ai temi riguardanti l'educazione stradale.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, L. R. 14/2012
Art. 4
1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è organo consultivo dell'Amministrazione regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.
4. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, che la presiede;
b) il Direttore centrale della direzione competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con funzioni di vicepresidente;
c) il Direttore centrale della direzione competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
d) il Direttore centrale della direzione competente in materia di istruzione, cultura e sport o suo delegato;
d bis) un responsabile di Friuli Venezia Giulia Strada SpA, o suo delegato;
e) il Responsabile della struttura competente dell'ANAS compartimento del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
f) due Assessori ai trasporti delle Province, designati dall'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;
g) un Assessore comunale competente in materia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Friuli Venezia Giulia (ANCI);
h) un rappresentante delle Polizie municipali dei Comuni regionali designato dal Consiglio delle autonomie locali;
i) un rappresentante dell'Automobile Club Italia - Friuli Venezia Giulia (ACI);
j) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
k) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.
k bis) un rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - F.I.A.B.
k ter) un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.
5. Le designazioni di cui al comma 4 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
6. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Comando Regione Carabinieri, del Compartimento polizia stradale del Friuli Venezia Giulia e della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.
7. Le rappresentanze di cui al comma 6 possono chiedere di essere sentite dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
8. Il Presidente convoca la Consulta di norma ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
9. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, nominato dal Direttore centrale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 16/2005
2 Parole sostituite alla lettera h) del comma 4 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
3 Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 56, comma 2, L. R. 16/2008
4 Lettera k bis) del comma 4 aggiunta da art. 56, comma 3, L. R. 16/2008
5 Lettera k ter) del comma 4 aggiunta da art. 252, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 5
 (Osservatorio sulla sicurezza stradale)
1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi indicati nell'articolo 1, istituisce presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con delibera della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla sicurezza stradale. Per la funzionalità dell'Osservatorio l'Amministrazione regionale si avvale di personale regionale, nonché di personale proveniente dall'Agenzia regionale della sanità, dalle Università regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso specifiche forme di collaborazione istituzionale tra enti.
Note:
1 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 12/2009
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 8
 (Norma transitoria)
1. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), e il relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0302/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 18/1972, per la promozione della sicurezza stradale), continuano a trovare applicazione, sia per la conclusione dei procedimenti in corso, sia per la definizione delle istanze riferibili ai fondi stanziati sull'esercizio 2004 nel rispetto degli obiettivi determinati per il medesimo esercizio con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 57, L. R. 12/2006
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.087.000 euro, suddivisa in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 3926 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale>> e lo stanziamento di 1.087.000 euro, suddiviso in ragione di 487.000 euro per l'anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3927 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale - ricorso al mercato finanziario>> e lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2004.
4. All'onere di 250.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.350.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3868 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.