Art. 10
(Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali)
1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.