Legge regionale 21 luglio 2004 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

Art. 1

(Compensazioni nel settore della formazione professionale)

1. In deroga al comma 194 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), i soggetti titolari di attività finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, che presentano rendiconti certificati con somme a debito, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la compensazione con coesistenti somme a credito risultanti da rendiconti certificati, già consegnati alla Regione, e da questa non ancora saldati ovvero dovute dalla Regione ad altro titolo.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 85, L. R. 1/2005

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera s), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 4

(Organismo regionale per la tutela della lingua friulana. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001)

1. I commi 66 e 67 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sostituiti dai seguenti:

<<66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

c) predisporre i piani regionali di politica linguistica;

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

67. L'ordinamento dell'organismo di cui al comma 66 è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti della Regione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) recepimento espresso tra le finalità statutarie degli obiettivi indicati al comma 66;

b) previsione che nel consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate la Regione, le Province e i Comuni dei territori interessati e le principali istituzioni scientifiche e culturali che operano nel Friuli Venezia Giulia per la promozione della lingua friulana;

c) previsione che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente.>>.

Art. 5

(Enti riconosciuti per l'attività di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana. Determinazione dell'importo dell'assegnazione spettante per l'anno 2004)

1. Ai fini della ripartizione dello stanziamento autorizzato a valere sul capitolo di spesa 5547 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004 dalla Tabella E, relativa all'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), a favore degli enti che svolgono attività al livello regionale per la conservazione, valorizzazione e diffusione della lingua e cultura friulana, individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 80, della legge regionale 1/2003, l'importo da assegnare a ciascun ente è fissato in misura pari al 95 per cento di quello previsto per l'anno 2003 dall'articolo 6, comma 81, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

2. La quota dello stanziamento indicato al comma 1, che eccede la somma delle assegnazioni previste a favore degli enti ivi individuati, può essere destinata a favore di ulteriori organismi operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 15/1996, espressamente indicati dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane.

Art. 6

(Gestione e manutenzione del compendio di Villa Manin di Passariano e del suo parco. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 32/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), è abrogato.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 15/2005

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 5, comma 111, L. R. 1/2005

Art. 9

(Finanziamenti a istituzioni culturali del settore cinematografico e audiovisivo. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004)

1. Al comma 108 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, dopo le parole: <<degli stabili predetti>> sono aggiunte le seguenti: <<e dei relativi impianti tecnologici e attrezzature tecniche>>.

Art. 10

(Contributi per la promozione del Festival della Gioventù Olimpica Europea. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004)

1. I commi 126, 127 e 128 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004 sono sostituiti dai seguenti:

<<126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato esecutivo del Festival della Gioventù Olimpica Europea, che si terrà a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2005, e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, contributi da utilizzare per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali finalizzate alla promozione diretta del festival.

127. Alla concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 126 si può provvedere in via anticipata, sulla base della presentazione dei programmi delle attività ivi indicate, recanti l'illustrazione delle specifiche iniziative e manifestazioni che si prevede di realizzare e del corrispondente preventivo analitico delle spese da sostenere.

128. Il Comitato esecutivo del festival di cui al comma 126 è tenuto a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla conclusione del festival. Gli eventuali beneficiari diversi dal Comitato esecutivo sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla data della manifestazione.>>.

2. L'onere di cui al comma 126 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 1, continua a fare carico all'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6066 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Contributi a favore del Comitato esecutivo del Festival della Gioventù Olimpica Europea e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per l'organizzazione e realizzazione di un programma di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali del festival>>.

Art. 11

(Modifica di termini per la presentazione di domande di contributo nel settore delle attività sportive e ricreative)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8/2003, le parole: <<entro il 28 febbraio>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 gennaio>>.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011

Art. 12

(Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali)

1. Nel caso in cui venga meno il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione regionale e i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per i motivi di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, ovvero per qualsivoglia altro motivo, l'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale può affidare, nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabile, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda sanitaria a un commissario straordinario che potrà essere scelto tra qualsiasi soggetto in possesso, alla data della nomina, del diploma di laurea nonché di esperienza gestionale all'interno dell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero nell'ambito dei dirigenti del Servizio sanitario ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio sanitario regionale. La durata dell'incarico ad interim è indicata dall'atto di nomina senza alcuna maggiorazione retributiva a favore dell'incarico rispetto a quella già riconosciuta per contratto.

(1)(2)(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 263, comma 1, L. R. 26/2012

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 5, L. R. 15/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 14/2016

Art. 13

(Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici)

(1)

1.È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità. La Conferenza ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all'Agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La Conferenza è presieduta dal direttore del servizio economia sanitaria della predetta direzione e si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del presidente, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Con cadenza semestrale la Conferenza inoltra alla Regione e all'Agenzia regionale della sanità una relazione sull'attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.

2.Nell'ambito della Conferenza possono essere istituiti gruppi di lavoro composti da non più di cinque componenti per la disamina di problematiche specifiche e, in particolare, delle seguenti materie:

a)verifiche contabili ed economico-finanziarie;

b)uniformità nell'applicazione della normativa;

c)adempimenti fiscali e contributivi.

3.Le modalità di funzionamento della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono definite da un regolamento adottato dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei componenti.

4.Le funzioni di segreteria della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

5.Ai componenti della Conferenza e dei gruppi di lavoro è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

6.Il rimborso di cui al comma 5 è corrisposto dagli enti di riferimento ai presidenti dei collegi sindacali e dall'Agenzia regionale della sanità per gli altri componenti.

Note:

Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 19/2006

Art. 14

(Disposizioni in materia di servizio farmaceutico)

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici)

1. Le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968, sono trasferite:

1) all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, per il territorio della Provincia di Trieste;

2) all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>>, per il territorio della Provincia di Gorizia;

3) all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>>, per il territorio della Provincia di Udine;

4) all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli occidentale>>, per il territorio della Provincia di Pordenone.>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

(Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia)

1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:

a) di salute;

b) di studio;

c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);

d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.>>.

5. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 59/1981 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Cartello indicatore)

1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:

a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;

b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.>>.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.6, L.R. 43/1981.

Comma 3 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, L.R. 43/1981.

Art. 15

(Progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. L'imposta sul valore aggiunto, inserita nel quadro economico di progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di soggetti privati senza finalità di lucro, è ammissibile a finanziamento se costituisce un onere per gli enti beneficiari di contributi regionali.

Art. 16

(Sovvenzioni alle associazioni di donatori di organi. Modifica della legge regionale 27/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.>>.

Art. 17

(Pubblicità sanitaria)

1. Le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), come modificato dall'articolo 3 della legge 42/1999, sono trasferite ai direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

Art. 18

( ABROGATO )

(3)(4)(5)(6)

Note:

Comma 3 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 21/2005

Comma 4 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 21/2005

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 21/2005

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 12, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 16, L. R. 12/2009

Articolo abrogato da art. 10, comma 14, L. R. 12/2009 , a decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 del medesimo art. 10, L.R. 12/2009.

La soppressione del Centro servizi condivisi avviene il giorno 31 dicembre 2009, come indicato nel DPReg. 14/2010 (B.U.R. 27/1/2010, n. 4).

Art. 19

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate nella programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2002 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali e che, non essendo state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale; contestualmente sono comunicate le opere cui si intende destinare i finanziamenti predetti, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato.

2. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati e il relativo importo.

4. Entro diciotto mesi dall'autorizzazione di cui al comma 3, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale - Servizio per l'economia sanitaria:

a) la rendicontazione della quota parte utilizzata dei finanziamenti già concessi di cui al comma 1;

b) i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi e non utilizzati.

(1)

5. I termini indicati nel presente articolo sono perentori, pena la revoca dei finanziamenti regionali già concessi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, compatibilmente con la specifica normativa nazionale di riferimento e tenendo conto delle finalità istituzionali loro assegnate, e all'Azienda ospedaliero-universitaria <<Ospedali riuniti>> di Trieste, relativamente alla gestione liquidatoria della soppressa Azienda ospedaliera <<Ospedali riuniti>> di Trieste.

7. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è prorogato al 31 dicembre 2006.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2005

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005

Art. 21

(Interventi regionali per la prevenzione della pedofilia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l'attuazione di progetti che prevedono attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti congiuntamente con le Aziende per i servizi sanitari, i servizi educativi e scolastici e i soggetti del terzo settore con comprovata esperienza in materia. I termini di presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale di cui al comma 1 sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.923, con la denominazione <<Interventi di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione della pedofilia>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo 8 - programma 8.2 - rubrica n. 310 - spese correnti - con riferimento al capitolo 8019 (1.2.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - con la denominazione <<Interventi per la prevenzione della pedofilia>>.

4. All'onere complessivo di 600.000 euro, di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento all'apposito fondo globale, iscritto sul capitolo 9700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 20 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 22

(Finanziamento straordinario all'Associazione <<ICTUS>>. Modifica dei termini di presentazione della domanda di finanziamento)

1. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2004, le parole: <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centoventi giorni>>.

Art. 23

(Modifiche della legge regionale 17/2003)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche), è sostituita dalla seguente:

<<f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2003 è inserito il seguente:

<<2 bis. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.>>.

Art. 24

(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)

(2)

1. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, nonché per altri compiti istituzionali cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale, può avvalersi a tempo pieno di personale dipendente del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni, ancorché assunto con contratto di diritto privato.

(3)

2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale e in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di venticinque unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.

(1)(4)(5)(6)

3. Il periodo di servizio svolto presso l'Amministrazione regionale è considerato utile ai fini della progressione di carriera.

4. Al termine del periodo di comando, il personale di cui al comma 1 rientra in servizio presso l'ente di provenienza per la prosecuzione degli incarichi o delle posizioni già ricoperte. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale trasmette all'ente di provenienza una relazione concernente il servizio prestato.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;

b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 18, L. R. 1/2005

Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 21/2005

Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2005

Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 21/2005

Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 20, L. R. 2/2006

Parole aggiunte al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 19/2006

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 17/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 12/1994.

Art. 26

(Modifiche della legge regionale 24/1987)

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24 (Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali), è abrogato.

2. L'articolo 2 della legge regionale 24/1987 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

1. La misura del compenso lordo da corrispondere al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, è stabilita come segue:

a) 310 euro per i concorsi a posti di dirigente;

b) 260 euro per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli di cui alla lettera a);

c) 155 euro per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui alla lettera d);

d) 105 euro per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame sono in numero superiore a 100 ma inferiore a 200, i compensi di cui al comma 1 sono integrati con l'ulteriore importo lordo di 52 euro; quando sono superiori a 200 ma inferiori a 300, l'importo integrativo è di 105 euro; quando superano comunque le 300 unità l'importo integrativo è di 155 euro.

3. Qualora vengano costituite sottocommissioni previste da norme di legge o regolamentari, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.

6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui al comma 1 competono altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1987, le parole: <<articolo 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 2>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24/1987, le parole: <<Unità sanitarie locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Aziende sanitarie regionali>>.

5. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24/1987 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

1. All'eventuale aggiornamento degli importi indicati nell'articolo 2 si provvede, periodicamente, con delibera di Giunta regionale.>>.

Art. 27

(Autorizzazione alla permuta o alienazione dell'immobile <<Villa Ostende>>)

1. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a permutare o alienare, mediante procedura a evidenza pubblica, l'immobile denominato <<Villa Ostende>> sito a Grado, realizzato con contributi regionali, con altro immobile maggiormente idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali a favore delle persone disabili.

2. Il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale dispone con proprio decreto la soppressione del vincolo di destinazione d'uso quinquennale, di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, sull'immobile denominato <<Villa Ostende>> e la contestuale apposizione del medesimo vincolo sul nuovo immobile, che non può essere alienato fino alla scadenza dell'ultima annualità del contributo pluriennale concesso ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993).

3. Nel caso di alienazione dell'immobile <<Villa Ostende>>, l'Amministrazione provinciale di Udine deve utilizzare la somma ricavata solo per la realizzazione di strutture da destinare ad attività assistenziali a favore delle persone disabili.

Art. 28

(Modifica della legge regionale 43/1981)

1. L'articolo 43 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:

<<Art. 43

(Compensi)

1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 29, competono i compensi previsti dalla vigenti disposizioni regionali in materia.

2. A ciascuno dei componenti le Commissioni mediche operanti presso le Aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:

a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);

b) legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);

c) decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);

d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);

e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

g) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.

4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l'attività del componente la Commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.

5. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti.>>.