Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 21/2005
2 Comma 4 interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 21/2005
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 21/2005
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 12, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 16, L. R. 12/2009
5 Articolo abrogato da art. 10, comma 14, L. R. 12/2009 , a decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 del medesimo art. 10, L.R. 12/2009.
6 La soppressione del Centro servizi condivisi avviene il giorno 31 dicembre 2009, come indicato nel DPReg. 14/2010 (B.U.R. 27/1/2010, n. 4).