I commi 126, 127 e 128 dell'
articolo 5 della legge regionale 1/2004 sono sostituiti dai seguenti:
<<126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato esecutivo del Festival della Gioventù Olimpica Europea, che si terrà a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2005, e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, contributi da utilizzare per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali finalizzate alla promozione diretta del festival.
127. Alla concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 126 si può provvedere in via anticipata, sulla base della presentazione dei programmi delle attività ivi indicate, recanti l'illustrazione delle specifiche iniziative e manifestazioni che si prevede di realizzare e del corrispondente preventivo analitico delle spese da sostenere.
128. Il Comitato esecutivo del festival di cui al comma 126 è tenuto a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla conclusione del festival. Gli eventuali beneficiari diversi dal Comitato esecutivo sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla data della manifestazione.>>.