(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici)
1. Le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968, sono trasferite:
1) all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, per il territorio della Provincia di Trieste;
2) all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>>, per il territorio della Provincia di Gorizia;
3) all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>>, per il territorio della Provincia di Udine;
4) all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli occidentale>>, per il territorio della Provincia di Pordenone.>>.