Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivitą economiche e produttive.
Art. 44
 (Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, il Presidente della Regione nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.
4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.