Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivitą economiche e produttive.
Art. 32
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come aggiunto dall'articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003, la previsione dell'ammissibilitą a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietą o realizzati dai consorzi e societą consortili di cui all'articolo 12 della medesima legge regionale 12/2002 da parte di soci dei consorzi e delle societą consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
2 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.