Legge regionale 04 giugno 2004, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivitą economiche e produttive.
Art. 32
(Modifica e interpretazione autentica alla
legge regionale 12/2002
in materia di artigianato)
1.
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 42, comma 6 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell'artigianato), come aggiunto dall'
articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003
, la previsione dell'ammissibilitą a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietą o realizzati dai consorzi e societą consortili di cui all'
articolo 12 della medesima legge regionale 12/2002
da parte di soci dei consorzi e delle societą consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.
2.
( ABROGATO )
(1)
3.
( ABROGATO )
(2)
4.
Il
comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002
, come sostituito dall'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 18/2003
, č abrogato.
5.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002
le parole <<
a tempo pieno
>> sono soppresse.
Note:
1
Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.
2
Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 ter, L.R. 12/2002.