Art. 4
(Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati al fine di ridurre gli oneri finanziari prospettici o gestire il rischio di tasso con strumenti finanziari di copertura.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, al fine di conseguire delle economie di bilancio, a rinegoziare i mutui già contratti prevedendo l'applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso di interesse, ovvero a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione dell'emissione di prestiti obbligazionari per importo del residuo debito nonché delle penali di estinzione anticipata.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 83, L. R. 1/2005
2 Comma 2 bis abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.