Art. 16
(Indennità al personale distaccato presso la Commissione europea o altre istituzioni europee)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale del ruolo unico regionale distaccato in qualità di esperto nazionale, presso la Commissione europea o altre istituzioni dell'Unione europea, un'indennità mensile pari alla differenza tra l'indennità percepita dall'Ente presso il quale è distaccato e quella di servizio all'estero corrisposta, per la medesima categoria e posizione economica, al personale di ruolo dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles di cui all'
articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.