Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 4
 (Funzioni della Consulta)
1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce la soluzione stragiudiziale delle vertenze promuovendo l'attuazione e la fruizione degli istituti previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); persegue il coordinamento e l'uniformità delle procedure di conciliazione presso gli enti camerali;
b) propone alla Giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza, anche regionali, nazionali o europee;
c) formula proposte e promuove l'effettuazione di indagini, studi, ricerche e iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9 e degli enti camerali, oppure di centri e istituti specializzati, preferibilmente pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni con la Regione;
d) dispone indagini sull'andamento dei prezzi, dei prodotti e delle tariffe, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9, e formula proposte per politiche antinflattive;
e) esprime pareri su atti di programmazione, progetti di legge o di regolamenti e su tutte le altre questioni che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
f) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 alle associazioni dei consumatori, favorendo le programmazioni pluriennali e il coordinamento delle iniziative;
g) può stabilire rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.