Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di ricostruzione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) sono estese agli insediamenti provvisori con finalità socio sanitarie realizzati dagli Enti ospedalieri pubblici su aree di proprietà nell'immediato periodo successivo agli eventi sismici del 1976 nel territorio dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, è fissato al 30 giugno 2005.
Art. 3
 (Modifiche alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici)
6. Le norme di cui ai commi 3, lettera b), e 4, fermo restando l'ammontare del contributo concesso, si applicano alle procedure contributive per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'erogazione dell'incentivo.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
2 Comma 1 abrogato da art. 87, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera h), L. R. 16/2009
Art. 6
1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. ( Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al Commissario delegato dall'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio- ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.
7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 5, L. R. 19/2004
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 21, L. R. 1/2007
3 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 30, L. R. 1/2007
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 30/2007
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 30/2007
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
8 Comma 1 quater aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 3/2014
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 131, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 131, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
13 Parole sostituite al comma 4 da art. 131, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 18, L. R. 24/2016
Art. 7
 (Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola <<Spese>> è sostituita dalla parola <<Interventi>>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 9, L. R. 15/2005
4 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 12, L. R. 22/2007
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 19, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 4, comma 30, L. R. 22/2007
6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 19, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 4, comma 30, L. R. 22/2007
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 25, L. R. 9/2008
8 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 3, comma 26, L. R. 9/2008
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera z), L. R. 34/2017
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera z), L. R. 34/2017
Art. 10
 (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico)
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 16/2008
2 Comma 14 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
3 Comma 12 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
4 Comma 1 abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 9/2012
5 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 9/2012
6 Comma 13 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012
7 Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
8 Comma 5 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
9 Comma 7 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
10 Comma 8 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
11 Comma 9 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
12 Comma 10 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
13 Comma 11 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
14 Comma 15 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
15 Comma 16 abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 15, L. R. 1/2005
Art. 14
 (Modifiche alla disciplina in materia di edilizia sovvenzionata)
1.
Il comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:
<<30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, è stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2003, ai fini di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 6/2003.>>.

2. I rientri di cui al comma 1 continuano ad affluire all'unità previsionale di base 5.1.340.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. All'articolo 4, comma 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole <<e non oltre il 31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2004>>.
Art. 16
 (Modifica alla legge regionale 3/2002 in materia di edilizia agevolata)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 64, L. R. 1/2005
Art. 17
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
2 Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
3 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
4 Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
5 Comma 5 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
6 Comma 6 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 21
 (Interventi per lo sviluppo dell'intermodalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in linea con gli indirizzi fissati nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2020) 789 final del 9 dicembre 2020, nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, riferito ai flussi nazionali e internazionali di transito che interagiscono sul proprio territorio e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi;
a bis) servizi di trasporto intermodale ferroviario shuttle infra-regionale in partenza o in arrivo dai o ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i servizi con origine o destinazione da o per le aziende produttive insediate e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale stesso; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni infraregionali, nonché all'abbattimento degli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni strutturali dell'impianto ferroviario regionale e dei relativi raccordi con le aree operative dei nodi logistici e portuali e delle aziende industriali della regione;
b) nuovi servizi intermodali marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e/o partenza dai porti siti nel territorio regionale, in conformità alle linee guida specificate nei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporto; gli aiuti sono finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla modalità ferroviaria e/o stradale a quella marittima;
b bis) servizi di trasporto intermodale costiero infra-portuale per il trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione industriale presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni fra i tre porti regionali, finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci tra le aziende e i porti di sbarco o imbarco dalla modalità stradale a modalità maggiormente sostenibili ai fini della riduzione del forte impatto ambientale prodotto dalla movimentazione terrestre dei semilavorati e prodotti finiti dell'industria del comparto siderurgico e metallurgico.
2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
3. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3869 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale>> e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3870 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale>> e con lo stanziamento complessivo di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
5. All'onere di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 88 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
6. All'onere di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera e), L. R. 22/2010
2 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 4, L. R. 22/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2022
4 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 2, L. R. 9/2022
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 9/2022
6 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 4, L. R. 9/2022
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 23
 (Modifiche alla legge regionale 13/2002 in materia di infrastrutture e inquinamento atmosferico)
1. I commi 17 e 18 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009
2 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024