Legge regionale 24 maggio 2004 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<<1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.>>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<<2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.>>;

d) alla lettera a) del comma 3 le parole <<di esecuzione delle leggi di settore>> sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 2 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<2. La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.>>;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:<<2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000 le parole <<Con decreto del Direttore regionale, di Ente regionale e di Servizio autonomo>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 6 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: <<nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:<<4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.>>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 le parole <<Il Direttore regionale o di Ente regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2000 le parole <<il Direttore regionale o di Ente regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 7/2000)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000 è sostituita dalla seguente:

<<c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'articolo 24;>>.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021

Art. 10

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 19 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dopo le parole <<di cui al comma 3>> sono inserite le seguenti: <<o Assessori loro delegati>>;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:<<7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).>>.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2018

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 22 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.>>.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2018

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2018

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2018

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2018

Art. 17

(Inserimento dell'articolo 22 sexies nella legge regionale 7/2000)

1. Dopo l'articolo 22 quinquies della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 16, è inserito il seguente:

<<Art. 22 sexies

(Partecipazione dell'Amministrazione regionale)

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la Giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.>>.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021

Art. 19

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 dopo la parola <<società,>> sono inserite le seguenti: <<persone giuridiche, amministratori,>>.

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<<Art. 43

(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.>>.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 7/2000)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 52 della legge regionale 7/2000 le parole <<dell'Ufficio legislativo e legale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Avvocatura della Regione>>.

Art. 22

(Modifica all'articolo 55 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 7/2000 le parole <<dell'Ufficio legislativo e legale e della Ragioneria Generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie>>.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2018

Art. 24

(Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 67 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:<<3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:<<4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.>>;

d) al comma 5 le parole <<di cui ai commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 2>>.

Art. 25

(Pubblicazione)

1. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato il testo aggiornato della legge regionale 7/2000, preceduto dalla pubblicazione di un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.