2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della
legge regionale 1/1984 e successive modifiche.>>.