Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Art. 7
 (Collegio dei revisori contabili)
2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e nominati con deliberazione della Giunta regionale, anche tra dipendenti regionali.
4. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.
5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Parole soppresse al comma 6 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 70, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 7 sostituito da art. 3, comma 70, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.