Art. 5
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ERSA ed č responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'ERSA.
2.
Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attivitą e le relative variazioni;
b) adotta il conto consuntivo;
c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltą di conciliare e transigere;
e)
( ABROGATA )
f) dirige la struttura assicurandone la funzionalitą;
g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 23/2013
2 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 11/2014
3 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 11, L. R. 13/2023