Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Art. 3 bis
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni.
2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, I'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 70, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 10/2023
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 10/2023