Art. 2
1.
La Regione, nei confronti dell'ERSA, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonchè la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) esercita attività di vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole:
a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.
2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di turismo, sono altresì approvati gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare, organizzati anche parzialmente con la formula <<business to consumer>>, sulla base della proposta presentata dall'ERSA in collaborazione con PromoTurismoFVG e ai fini dell'attuazione da parte di PromoTurismoFVG ai sensi dell'
articolo 5 bis, comma 4 ter, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).
Note:
1 Articolo sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.