Art. 14
(Aziende agricole sperimentali)
1. L'ERSA č autorizzata ad assumere in comodato per un periodo non inferiore a venti anni i beni mobili e immobili costituenti le aziende agricole sperimentali denominate Azienda Francesco Ricchieri di Fiume Veneto, l'Agency for International Development Rinascita 6 Maggio 1976 di Spilimbergo e l'Azienda Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo, previo accordo di programma con gli enti proprietari e la Regione.
2. I progetti gestiti dal Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative - SAASD della Provincia di Pordenone, rientranti nelle attivitā di cui all'articolo 3, possono essere trasferiti all'ERSA previa definizione, nell'accordo di programma di cui al comma 1, di tutti gli elementi utili per garantire la continuitā e la conclusione degli stessi.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 82, L. R. 2/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 72, L. R. 22/2010
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 71, L. R. 18/2011