Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Art. 11
1. L'ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.
2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al già ERSA sono trasferiti all'Amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalità determinate dalla Giunta regionale.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali - con la denominazione <<Oneri per le formalità connesse al trasferimento di partecipazioni societarie>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2004.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 62, L. R. 15/2005
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 64, L. R. 15/2005
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 70, L. R. 22/2007
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 16/2012
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 11/2014
6 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 27/2014
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 27/2014
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 12/2018