Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 9
1 bis. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.
7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 56, L. R. 17/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
4 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
5 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
6 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
7 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
8 Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 24/2016
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 37/2017
11 Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
12 Comma 10 ter aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
13 Comma 10 quater aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 31/2018
15 Comma 1 bis aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
16 Comma 1 ter aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
17 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 35, lettera a), L. R. 13/2021
18 Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera b), L. R. 13/2021
19 Comma 1 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera c), L. R. 13/2021
20 Comma 10 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera d), L. R. 13/2021 con effetto dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 37, della L.R. 13/2021.
21 Comma 10 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera e), L. R. 13/2021
22 Parole sostituite al comma 10 quater da art. 8, comma 35, lettera f), L. R. 13/2021
23 Parole sostituite al comma 10 bis da art. 8, comma 6, L. R. 16/2021 , con effetto retroattivo dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 7, L.R. 16/2021.