Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 7
 (Incompatibilità)
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 33/2015