Art. 16
(Modalitā per la trasformazione in aziende)
1. La trasformazione delle istituzioni in aziende č attuata mediante adozione di una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo statuto dell'azienda. Lo statuto č approvato, secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3, previa verifica della sua conformitā alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018