Art. 14 ter
(Organismo indipendente di valutazione)
1. Le aziende applicano la disciplina prevista dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV in forma collegiale può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona.
3. Le aziende possono costituire l'OIV anche mediante convenzione con le aziende sanitarie previste dalla
legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
4. La Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona fornisce le indicazioni di indirizzo per addivenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 168, comma 1, L. R. 6/2021