Art. 12
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene ai contratti collettivi dei comparti pubblici ritenuti più consoni, quali il contratto collettivo nazionale degli enti locali o il contratto collettivo del comparto della sanità pubblica, individuati dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.
3. Lo statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 17/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 17/2004
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 121, L. R. 1/2007