Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 10
 (Regolamento di contabilità)
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, nel caso di istituzioni trasformate in aziende, le disposizioni già applicate dall'istituzione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 12/2018
2 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 12/2018
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, L. R. 16/2021