Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 72

(Strutture ricettive a carattere sociale)

1. I parametri dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985 possono essere ridotti del 50 per cento limitatamente alla superficie utile fissata per le stanze da letto delle strutture ricettive a carattere sociale.