Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 65

(Modifica all'articolo 147 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 147, comma 3, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.64.1.43 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9323 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.