Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 54

(Modifica all'articolo 55 della legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 971 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016