Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Capo I
 Interventi urgenti nel settore dell'industria
Art. 1
9. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:
a) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7963 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie>> e con lo stanziamento di 1.291.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);
b) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7964 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.582.000 euro, suddiviso in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);
c) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e iscritta sul capitolo 7811 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
d) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente dall'articolo 8, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7827 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
10. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche e integrazioni, e l'articolo 11 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane).
11. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 47/1978 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e possono venire aggiornate e contribuite secondo quanto disposto dalla presente normativa.
Note:
1 Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 77 della presente legge.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3 Comma 1 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
4 Comma 2 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
5 Comma 3 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
6 Comma 4 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
7 Comma 5 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
8 Comma 6 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
9 Comma 7 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
10 Comma 8 abrogato da art. 77, comma 5, lettera b), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
11 Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.
Art. 2
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria per la tutela dell'ambiente che comprende, fra l'altro, le azioni concernenti le fonti di energia rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, per la riattivazione e la riqualificazione in funzione dei rilasci volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.
2. Le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi d'investimento supplementari sostenuti dall'impresa rispetto a quelli di un impianto di produzione di energia alimentato con fonti tradizionali avente la medesima capacità di produzione effettiva di energia.
3. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.
5. Con successivo regolamento di attuazione, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, vengono disciplinati tipologie di interventi, spese ammissibili, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
6. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:
a) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7962 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua>> e con lo stanziamento di 240.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);
b) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7965 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);
c) in relazione al disposto di cui al comma 7 lo stanziamento del capitolo 7960 del documento tecnico citato è ridotto di 240.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
d) in relazione al disposto di cui al comma 7 è revocata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7961 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Note:
1 Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 77 della presente legge.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3 Le disposizioni di cui al presente articolo sono vigenti a decorrere dal 24 luglio 2006, per effetto della modifica apportata dall'art. 6, comma 60, L.R. 12/2006 all'art. 77 della presente legge.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
Art. 5
 (Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)
1.
Il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
<<Capo VIII
 Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero

3. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 2/1992 e non ancora accolte sono fatte salve e sono contribuite, previo adeguamento, ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 2/1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. In sede di prima applicazione della legge e con le modalità di cui al comma 3 sono altresì fatte salve e contribuite le domande presentate da una pluralità di aziende tra loro collegate in forma di associazione temporanea d'impresa oppure di società consortili o di società miste.
Art. 6
1. Al fine di promuovere e sviluppare la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 300.000 euro, a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione di tali specifici comparti.
2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 non devono svolgere attività commerciale né avere fini di lucro e devono essere costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nella regione.
3. Le iniziative, singole o coordinate in un programma da concludersi entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda, possono svolgersi sia in regione che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.
4. Con successivo regolamento vengono fissati le tipologie d'intervento e le modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande, da presentarsi alla Direzione regionale dell'industria, nonché i criteri di valutazione delle domande stesse.
6. La legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 (Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali), e successive modifiche, è abrogata.
7. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo I della legge regionale 3/1973 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e vengono contribuite ai sensi del presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
Art. 7
 (Fondo di garanzia con contabilità separata)
1. I Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono autorizzati ad utilizzare una parte del fondo di garanzia erogato dall'Amministrazione regionale fino alla cifra di 800.000 euro, in un periodo di cinque anni, effettuando annualmente un singolo prelievo da comunicare all'Amministrazione regionale, per avviare la costituzione di un fondo di garanzia con contabilità separata, che può essere implementato con apporti di terzi, gestito con le modalità previste dalla <<Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie>> (2000/C/71/07).
2. Le condizioni che devono ricorrere affinché tale regime non costituisca aiuto di Stato vengono fissate in apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi <<fondi rischi>>, con riferimento all'ambito territoriale dell'intera regione senza alcun vincolo di natura provinciale per ogni singolo Consorzio.
4. Il vincolo dell'utilizzo dei fondi in ambito regionale, di cui al comma 3, permane anche nel caso in cui i Consorzi dovessero per qualsiasi modalità collegarsi con altri organismi di garanzia extra regionali.
5. Gli oneri derivanti dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7809 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 4/2005
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 27/2005