Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 76
 (Tipologie d'intervento)
1. L'Amministrazione regionale interviene a favore delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi di garanzia fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie a favore delle imprese di cui al comma 1, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing relativi ad interventi connessi al ripristino e sviluppo delle proprie attività.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato Fondo, somme da destinare alla concessione di finanziamenti alle imprese artigiane di cui al comma 1, per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati.
5. Tali somme costituiscono una gestione separata nell'ambito del Fondo e sono utilizzate per la concessione di finanziamenti a tasso zero per la durata massima di quindici anni, a copertura totale dell'investimento aziendale.
6. I rientri dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 4 confluiscono nella dotazione del Fondo.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale attualizzati a copertura totale della quota interessi relativa a mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), stipulati da parte delle imprese di cui al comma 1, per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.
10. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per i fondi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36) e il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia per i fondi di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998, sono autorizzati a utilizzare detti fondi per l'accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui al comma 1 per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.
11. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 9 e 10 sono disposti a favore di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2004.
13. Con uno o più regolamenti di esecuzione sono stabiliti le modalità e i criteri relativi ai contributi di cui ai commi 4, 9 e 10.
14. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7813 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Finanziamenti ai Consorzi Garanzia Fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie alle imprese dei settori medesimi danneggiate da eventi calamitosi, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing per il ripristino e sviluppo delle proprie attività>> e con lo stanziamento di 450.000 euro per l'anno 2003.
15. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1372 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali - gestione separata per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati da eventi calamitosi>> e con lo stanziamento di 850.000 euro per l'anno 2003.
16. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7814 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Contributi in conto capitale attualizzati alle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, danneggiate da eventi calamitosi a copertura della quota interessi dei mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) per interventi di ripristino e sviluppo>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2003.
17. Agli oneri per complessivi 1.500.000 euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 14, 15 e 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9681 <<Oneri per spese impreviste>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2003.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, relativamente ai fondi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, fanno carico all'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9321, 9322, 9328 e 9329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, relativamente ai fondi di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998, fanno carico all'unità previsionale di base 14.5.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9311 e 9320 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Per le finalità previste dal comma 10 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, è autorizzata la spesa di 234.721,32 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9340 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 - Servizio del commercio e del terziario - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, delle relative pertinenze e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività - fondi statali>> e con lo stanziamento di 234.721,32 euro per l'anno 2003.
21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9339 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2003.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 71, L. R. 24/2009