Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 57
 (Classificazione delle case e appartamenti per vacanze)
1. Le <<case ed appartamenti per vacanze,>> come definite all'articolo 83 del capo VIII della legge regionale 2/2002, mantengono la classificazione in atto nell'anno 2002 fino al 31 dicembre 2005.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 6, L. R. 6/2005 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.