Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 5
 (Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)
1.
Il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
<<Capo VIII
 Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero

3. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 2/1992 e non ancora accolte sono fatte salve e sono contribuite, previo adeguamento, ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 2/1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. In sede di prima applicazione della legge e con le modalità di cui al comma 3 sono altresì fatte salve e contribuite le domande presentate da una pluralità di aziende tra loro collegate in forma di associazione temporanea d'impresa oppure di società consortili o di società miste.