Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 19
 (Norma transitoria)
1. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 (Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane), che non hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 77, comma 13, della legge regionale 12/2002, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.