Legge regionale 05 dicembre 2003, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Art. 16
1. La rubrica del capo VI del titolo IV della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:
<<Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole <<artigianato artistico>> sono inserite le seguenti: <<, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.