Legge regionale 05 novembre 2003, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche
Art. 9
 (Parere per il nulla osta di tipo A)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche, esprime il proprio parere al Ministero competente in merito alle richieste di nulla osta preventivo per l'impiego di radiazioni ionizzanti di categoria A. Il parere viene espresso dalla Direzione regionale competente in materia di salute, con proprio atto, sulla base dell'istruttoria attivata e dopo avere acquisito le valutazioni della commissione tecnica.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.