Art. 4
(Pareri tecnici)
1. La commissione tecnica formula al Direttore regionale competente in materia di salute i propri pareri tecnici entro sessanta giorni dalla data di arrivo della domanda di rilascio del nulla osta. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, la commissione tecnica ne fa richiesta all'interessato, sospendendo il termine per un periodo non superiore a trenta giorni. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l'integrazione degli atti dell'istruttoria determina il diniego del nulla osta. In ogni caso il provvedimento di diniego è motivato ed è trasmesso al richiedente.
2. La commissione può eseguire o disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni oggetto del nulla osta, ai fini del rilascio del proprio parere.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.