Art. 18
(Decorrenza di norme)
1. Per i componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al Capo II trova applicazione a decorrere dai provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione.
2. Le indennità aggiuntive di cui all'
articolo 3 della legge regionale 21/1981 vengono adeguate, nei termini percentuali ivi previsti, alle indennità di carica di cui alla presente legge a decorrere dall'1 luglio 2003.
3. Le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 17 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2004.