Art. 20
(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia)
2.
Dopo il
primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 79/1981, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi degli articoli 17 e 18 non può superare l'importo di 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, intendendo come beneficiario la persona ovvero l'impresa che usufruisce dei servizi di assistenza tecnica.>>.
6.
L'
articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 (Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell'agricoltura), è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
1. Le provvidenze stabilite dalla legislazione regionale per il sostegno e l'incentivazione del settore agricolo possono essere concesse, nella misura massima prevista dalle singole norme, all'Università degli studi di Udine, affinché le assegni in favore dell'attività degli Istituti della Facoltà di agraria, agli Istituti tecnici agrari, agli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e agli enti e istituzioni pubbliche che svolgono attività agricole e conducono aziende agricole come definite dal
regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (recante modifica della
decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni, alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole), aventi sede e operanti nella regione, e condotte direttamente e/o a mezzo di società e fondazioni a tale scopo costituite, nonché all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
2. Le modalità e le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle singole leggi regionali d'intervento con l'osservanza delle norme proprie di ciascuno degli enti di cui al comma 1.>>.
8.
Il
comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall'
articolo 10, comma 3, della legge regionale 13/2000, è sostituito dal seguente:
<<4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto potrà raggiungere:a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;
b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;
c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.>>.
16.
Il
comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 (Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b), è sostituito dal seguente:
<<2. A conclusione del programma, tutte le risorse ad esso inerenti disponibili presso l'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA permangono all'Agenzia medesima in ordine al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree obiettivo.>>.
19. Per le finalità previste dall'
articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Per le finalità previste dall'
articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13 (Provvedimenti per le produzioni vitivinicole), dall'
articolo 51, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), dalla
decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 n. C(2000) 2902 DEF (recante l'approvazione del Piano di sviluppo rurale) e successive modifiche, dall'
articolo 7, comma 90, lettera a), della legge regionale 1/2003, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.61.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per le finalità previste dall'
articolo 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzata la spesa di 164.143,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. All'onere complessivo di 4.714.143,93 euro per l'anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 si fa fronte con l'entrata di cui al comma 23.
23. In relazione all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), ai fini dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative ad essa conferite con l'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 143/1997, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è iscritto lo stanziamento di 4.714.143,93 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.1540, con riferimento al capitolo 1577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Rimborso dallo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca ai sensi del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143>>.
28.
Dopo l'
articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
(Funzioni sanzionatorie dirette)
1. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, al bilancio del quale fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne del Friuli Venezia Giulia si intende attribuito all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia.>>.
29. È sempre consentito l'accesso alle acque pubbliche per la vigilanza e le operazioni di monitoraggio delle acque, nonché per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto o alle attività di acquacoltura.
30. Nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, l'accesso dei pescatori alle sponde dei canali e dei corsi d'acqua consortili avviene utilizzando anche la servitù di banchina costituita ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 (Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica), e dell'
articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzioni degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).
Note:
1 Comma 13 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
2 Comma 14 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
3 Comma 24 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
4 Comma 25 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
5 Comma 26 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
6 Comma 27 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 31/2005
7 Comma 31 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008
8 Comma 7 abrogato da art. 22, comma 1, lettera i), L. R. 6/2010
9 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
11 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
12 Comma 11 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 22/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 21
(Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato)
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3 Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . Le somme gia' assegnate alle Province per la concessione di borse di studio possono essere utilizzate secondo le modalita' di cui all'art. 79, comma 11 della L.R. 18/2005.
4 Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5 Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6 Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
7 Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
8 Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
9 Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
10 Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
11 Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
12 Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13 Comma 13 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
14 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
15 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
(Disposizioni in materia di agevolazioni al settore industriale e ordinamento dell'Ente Zona Industriale di Trieste)
2. Nel settore industriale le agevolazioni concesse dalla Direzione regionale dell'industria vengono riconosciute, su specifica istanza, previa valutazione da parte della Direzione stessa, a favore dell'impresa che ha acquistato dal beneficiario lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata. La documentazione di spesa comprovante la realizzazione dell'iniziativa può comprendere spese sostenute sia dal beneficiario originario che dall'impresa istante.
3. Nell'ipotesi di contributi in conto capitale già erogati, per il cui mantenimento è previsto il rispetto del vincolo di destinazione industriale dei beni contribuiti, l'impresa beneficiaria, che cede lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata a un'impresa che prosegue l'attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell'industria affinché il vincolo di destinazione industriale venga trasferito all'acquirente, che sottoscrive l'istanza stessa per accettazione, previa valutazione sull'ammissibilità della richiesta.
4. Nell'ipotesi di finanziamenti agevolati o di contributi in conto interessi, l'impresa che intende acquisire lo stabilimento o il ramo d'azienda relativi all'iniziativa contributiva, al fine di proseguire l'attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell'industria per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo esistente subentrando nel mutuo. Previa valutazione sull'ammissibilità della richiesta, la Direzione regionale dell'industria trasferisce il beneficio in capo all'impresa acquirente con il relativo vincolo di destinazione industriale che insiste sui beni contribuiti.
5. L'impresa acquirente che non rispetta per il tempo residuale il vincolo di destinazione industriale è tenuta, nell'ipotesi di contributi in conto capitale, alla restituzione del contributo erogato all'originario beneficiario, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi della normativa vigente a decorrere dal momento della sua erogazione; in tutti gli altri casi si applicano le disposizioni che disciplinano i singoli interventi agevolativi.
6.
Il
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), è sostituito dal seguente:
<<1. L'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale, come evidenziato dall'allegata planimetria (allegato A).>>.
7.
L'
articolo 11 della legge regionale 25/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
(Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà)
1. L'efficacia degli atti di trasferimento della proprietà relativi agli immobili esistenti nell'ambito territoriale dell'EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell'Ente stesso di apposita approvazione.
2. Gli atti di trasferimento vengono inviati entro quindici giorni dalla loro stipula all'EZIT che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali l'approvazione si intende accordata.>>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 23
(Disposizioni in materia di commercio e turismo)
8. Ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 8, comma 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogato
articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge regionale 13/2002, anche nelle ipotesi in cui il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, adottato con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'entrata in vigore della
legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche), sia stato successivamente modificato o riadottato anche con modifiche dallo stesso Comune. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già conclusi negativamente per non applicabilità della deroga di cui all'
articolo 114 della legge regionale 13/1998.
10. I progetti mirati all'incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003, finanziati ai sensi dell'
articolo 7, comma 114, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere completati entro il 31 dicembre 2003. A tal fine i beneficiari devono presentare istanza motivata di proroga alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
11. Le strutture ricettive esistenti al 31 dicembre 2002 per le quali le procedure di riclassificazione erano in corso di completamento o che per problemi di carattere urbanistico non hanno potuto essere classificate sulla base di quanto previsto dalla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), possono mantenere la precedente classificazione sino al 31 dicembre 2003.
15.
L'
articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
(Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)
2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002, costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 4 per l'angolo cottura;
d) mq. 6 per il soggiorno;
e) mq. 3 per il bagno disimpegnato.
3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002, costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 10 per il soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 3 per ogni posto letto in più oltre a quattro;
d) mq. 4 in aggiunta ai 10 mq. di cui alla lettera c) per ogni posto letto eventualmente inserito nel soggiorno, fino a un massimo consentito di due;
e) mq. 3 per il bagno disimpegnato.>>.
16.
Dopo l'
articolo 8 della legge regionale 44/1985, come sostituito dal comma 15, è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
(Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti)
1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 31 gennaio 2003 è consentito aggiungere esclusivamente, a richiesta documentata del cliente, un posto letto temporaneo, in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall'articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.
2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell'autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.>>.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 18/2003 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 ter, c. 6, L.R. 8/1999.
2 Comma 6 abrogato da art. 33, comma 6, L. R. 18/2003
3 Comma 17 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 18/2003
4 Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
5 Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
6 Comma 3 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
7 Comma 5 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
8 Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9 Comma 12 abrogato da art. 30, comma 1, lettera vv), L. R. 10/2012
10 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.52, c. 3 quater, L.R. 18/1996, con effetto dall'1/1/2016.
11 Comma 13 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
12 Comma 14 abrogato da art. 105, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016