Art. 11
(Disposizioni modificative in materia di corregionali all'estero)
1. In via transitoria e fino all'approvazione del piano triennale previsto dall'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono confermati per l'anno 2003 i progetti d'intervento relativi ai programmi annuali 2000, 2001 e 2002, con riferimento all'
articolo 3 della legge regionale 7/2002 medesima.
2.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002 è inserito il seguente:
<<4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.>>.
5.
Il
primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati), è sostituito dal seguente:
<<1. Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti ed è commisurato all'80 per cento dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.>>.
6. La Regione è autorizzata a conferire a fondi comuni costituiti con il concorso delle Regioni, delle Province Autonome e dello Stato, la quota destinata a favore degli italiani all'estero, residenti nei Paesi colpiti da crisi economiche o comunque bisognosi di interventi di solidarietà.
7. L'onere di cui al comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. In relazione al disposto dell'
articolo 8, comma 10, lettera b), della legge regionale 1/2003, nella denominazione del capitolo 5579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sono aggiunte, in fine, le parole: <<e per i rimpatriati>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2004 , con effetto dall'1/1/2004.
2 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 8, L.R. 7/2002.