<<5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del
comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.>>.