Legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Testo unico in materia di sport.
Art. 4
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2011
3 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 11/2011
4 Vedi la disciplina transitoria della lettera c bis) del comma 1, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
5 Vedi la disciplina transitoria della lettera b bis) del comma 2, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
6 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera d), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 20/2015
8 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 20/2015
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 85, L. R. 25/2016
10 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 9, L. R. 12/2018 . La disposizione trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, come disposto dall'art. 1, c. 10 della medesima L.R. 12/2018.
11 Comma 2 bis abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 6/2019 . La disposizione continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019.