Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 18

(Canone di locazione)

(3)(4)(5)

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata deve considerare:

a) la situazione economica complessiva del nucleo familiare;

b) il valore dell'alloggio.

2. Il canone di locazione viene determinato dalle ATER come segue:

a) per gli utenti la cui situazione economica complessiva non sia superiore a quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 12, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;

b) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia compresa tra il limite di cui alla lettera a) e il limite superiore di 2/3 di quello in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;

c) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia superiore a quanto previsto alla lettera b), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio.

2 bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 sono altresì computati nel nucleo familiare i figli maggiorenni e i parenti in linea retta fino al terzo grado che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) studenti di età non superiore ai 27 anni;

b) disoccupati per un periodo di almeno sei mesi dopo la presentazione annuale dello stato.

(1)(2)

3. In sede di prima applicazione per il 2003, l'importo previsto dal regolamento di cui al comma 2, lettera a), è stabilito in 10.000 euro.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 18, L. R. 11/2011

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 92, L. R. 14/2012

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 41, L. R. 15/2014 , per la determinazione dei canoni decorrenti dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dal comma 52 del medesimo art. 9, L.R. 15/2014.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 29/2015 , relativamente alla determinazione dei canoni di locazione, decorrenti dall' 1 gennaio 2016 e dall' 1 gennaio 2017.

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.