Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 17

(Revoche)

(8)

1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

(1)(2)(9)

2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

(4)

2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

(3)(5)

2 quater. Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio è dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

(6)(7)

3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 1, comporta la revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario.

4. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 16, comma 2, comporta la revoca del contributo con effetto dal momento del trasferimento di residenza.

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 89, L. R. 2/2006

Comma 2 sostituito da art. 4, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013

Integrata la disciplina del comma 2 ter da art. 4, comma 17 bis, L. R. 5/2013

Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013

Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013

Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 15, L. R. 33/2015

Integrata la disciplina del comma 2 quater da art. 2, comma 16, L. R. 33/2015

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.

Comma 2 interpretato da art. 4, comma 21, L. R. 14/2016