Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 13

(Funzioni dei Comuni)

(2)

1. I Comuni possono realizzare interventi appositamente finanziati dalla Regione nell'ambito delle politiche della casa.

2. In particolare rientra nella competenza dei Comuni:

a) la stipulazione delle convenzioni per gli interventi di edilizia convenzionata;

b) la predisposizione degli interventi per il sostegno delle fasce deboli;

c) la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata, nonché dell'obbligo di residenza conseguente agli interventi di edilizia agevolata.

(1)

3. I Comuni possono svolgere le funzioni loro attribuite anche in forma associata o attraverso forme di collaborazione. La Regione può promuovere l'esercizio associato delle funzioni attribuite ai Comuni attraverso lo strumento di cui all'articolo 11, comma 5.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 80, L. R. 30/2007

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.