Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 12

(Funzioni normative della Regione)

(7)(30)

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;

c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;

d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;

e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).

c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

(3)(5)(8)(21)(22)

1.1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.

1.2.

( ABROGATO )

(4)(9)(29)

1 bis.

( ABROGATO )

(1)(10)

1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.

(2)(14)(27)

1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza. I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile e devono recepire quale requisito economico dei beneficiari gli indicatori economici di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

(6)(18)(23)(26)

1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:

a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;

b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro sette anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

(11)(17)(24)(28)(32)

1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:

a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati;

b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;

c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

(12)(19)(20)(25)(31)

1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti.

(13)

1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.

(15)

1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.

(16)

2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 16/2008

Comma 1 ter aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 16/2008 . Si veda anche la disciplina transitoria di cui all'art. 39 della medesima L.R. 16/2008.

Comma 1 .1 aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/2009

Comma 1 .2 aggiunto da art. 9, comma 37, L. R. 24/2009

Parole soppresse al comma 1 .1 da art. 78, comma 1, L. R. 17/2010

Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 11/2011

Le disposizioni di cui al comma 1 quater si applicano alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2011.

Comma 1 .1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 16/2011

Comma 1 .2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011

10  Comma 1 bis abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011

11  Comma 1 quinquies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011

12  Comma 1 sexies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011

13  Comma 1 septies aggiunto da art. 6, comma 130, L. R. 18/2011

14  Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 2, L. R. 5/2012

15  Comma 1 octies aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 5/2012

16  Comma 1 nonies aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 5/2012

17  Lettera c) del comma 1 quinquies sostituita da art. 9, comma 91, L. R. 14/2012

18  Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 9, comma 112, L. R. 27/2012

19  Lettera a) del comma 1 sexies interpretata da art. 4, comma 12, L. R. 5/2013

20  Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 sexies da art. 4, comma 13, L. R. 5/2013

21  Parole sostituite al comma 1 .1 da art. 31, comma 1, L. R. 21/2013

22  Lettera c bis) del comma 1 .1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 22/2013

23  Parole sostituite al comma 1 quater da art. 9, comma 10, L. R. 23/2013

24  Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 quinquies da art. 34, comma 3, L. R. 13/2014

25  Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 sexies da art. 34, comma 4, L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 71, L. R. 15/2014

26  Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 9, comma 35, L. R. 15/2014

27  Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 9, comma 36, L. R. 15/2014

28  Integrata la disciplina del comma 1 quinquies da art. 9, comma 13, L. R. 27/2014

29  Comma 1 .1 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 25/2015

30  Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.

31  Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 5, L. R. 44/2017

32  Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 quinquies da art. 5, comma 6, L. R. 25/2018