Legge regionale 07 marzo 2003, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
CAPO V
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 23
1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:
f) la legge regionale 1 settembre 1987, n. 29 (Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa);
l) i titoli I (modificativo della legge regionale 75/1982), IV (Acquisto di obbligazioni per la concessione di mutui agevolati) e V (modificativo di norme in materia di edilizia residenziale pubblica), gli articoli 63, 64 e 65 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45;
n) gli articoli da 197 a 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993);
o) il capo III della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (modificativo delle leggi regionali 75/1982 e 49/1993);
q) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 17 a 23 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;
r) l'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata);
t) gli articoli 55, da 59 a 78 e 80 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (concernenti modifiche delle leggi regionali 75/1982, 22/1995 e 31/1995, nonché norme in materia di cessione in proprietà e di edilizia sovvenzionata);
w) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998);
z) l'articolo 5, commi 5, secondo e terzo periodo, 6, 7 e 8 della legge regionale 4/2001 (concernente il Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale);
(1)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 25
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. I rientri delle anticipazioni previsti dall'articolo 11, comma 2, sono accertati e riscossi nell'unità previsionale di base 4.3.2004 <<Rientri di anticipazioni edilizie>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1518 (4.3.1) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Rientri delle anticipazioni concesse alle ATER sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale>>.
4. Il finanziamento a carico dei capitoli di cui al comma 1 è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e, in sede di prima applicazione per l'anno 2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 23 con la procedura di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 26
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.